FAQ
Norma Giuridica e Consulenza Legale
Sì, tutti i vantaggi rimangono gli stessi. Nel caso in cui la casa sia affittata, l’usufruttuario continuerà a percepirne gli affitti.
Rif.: www.idealista.it
Sì, le agevolazioni fiscali per la prima casa (come puoi anche leggere nella guida dell’Agenzia delle Entrate) spettano anche per gli atti costitutivi e traslativi (cioè di trasferimento) della nuda proprietà, dell’usufrutto e dell’uso dell’abitazione riguardanti sempre le case diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).
Questo vuol dire che l’agevolazione fiscale prima casa spetta anche per l’acquisto di una proprietà privata di cui non si ha il temporaneo diritto reale di godimento del bene che è riferito alla stessa.
Oltre alla nuda proprietà non potrai quindi disporre subito della casa e quindi del totale godimento reale del bene, che avverrà solo quando si verificheranno le condizioni stabilite nel contratto di compravendita immobiliare, che di solito coincidono con la morte dell’usufruttuario, l’ex proprietario che ti ha venduto la casa.
Devono però essere rispettati i requisiti previsti dalla legge affinché tu possa acquistare la nuda proprietà della tua prima casa senza rinunciare ai benefici fiscali previsti per la prima casa. Le condizioni sono quelle indicate nella nota II-bis -Tariffa Parte prima articolo 1 del Testo unico n. 131/1986. Ecco quali sono:
non devi essere titolare esclusivo o in comunione col coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile che vuoi acquistare;
l’immobile deve trovarsi nel Comune in cui hai la residenza o dove la trasferirai, ma entro diciotto mesi dall’acquisto agevolato o, se diverso, in quello in cui svolgi la tua attività. In questo caso però devi dimostrare che la tua sede di lavoro è situata nel Comune in cui acquisti l’immobile;
non devi avere la titolarità, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione da te acquistata o dal tuo coniuge con i benefici “prima casa” (nel caso in cui si verifichi questa circostanza, l’importante è che tu venda l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto).
Rif: www.gabetti.it
Da legge, l’IMU è a carico dell’usufruttuario e non si può derogare… tuttalpiù si può prevedere un rimborso. Se l’usufruttuario risiede nell’immobile oggetto dell’usufrutto (perché non lo ha le ceduto in locazione), allora è esentato dal pagamento dell’IMU.
Rif.: www.luxuryvillaitaly.com
L’usufruttuario deve farsi carico di tutte le spese condominiali ordinarie relative alla manutenzione dell’immobile e alla sua custodia. Qualora si prospettino delle spese straordinarie dovute ad incuria e mancata manutenzione ordinaria, allora anche queste dovranno essere imputate all’usufruttuario (art. 1004 del c.c.). Viceversa, in linea generale, le spese condominiali straordinarie sono a carico del nudo proprietario.
Rif.: www.luxuryvillaitaly.com
Generalmente le spese di manutenzione ordinaria dell’abitazione sono a carico dell’usufruttario (custodia, amministrazione, manutenzione generale). L’usufruttario è tenuto a mantenere l’immobile in buono stato, senza danneggiarlo o modificarlo all’insaputa del nudo proprietario. Così come le spese straordinarie (le spese strutturali) sono a carico del nudo proprietario
Ciò può essere comunque oggetto di trattativa tra le parti. Giuridicamente si afferma che il pagamento dell’ici (ma anche dell’irpef) è a carico di chi ha la disponibilità del bene, proprio perché gode di un diritto reale. L’articolo 1008 del codice stabilisce infatti che ” l’usufruttuario è tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito.”
Rif.: www.idealista.it
L’usufrutto a tempo è la possibilità di usufruire dell’immobile del quale si è ceduta la nuda proprietà per un periodo di tempo predeterminato e quindi non legato all’età dell’ usufruttuario. Casanuda.it consiglia di calcolare il valore commerciale dell’usufrutto a tempo scontando gli anni della durata dello stesso dall’aspettativa di vita media indicata dall’ istat che oggi si aggira intorno agli 85 anni, facendo quindi riferimento alle normali tabelle per il calcolo della nuda proprietà. Ad esempio il valore della nuda proprietà di un immobile con un usufrutto a tempo della durata di 10 anni viene calcolato come se l’usufruttuario avesse 75 anni e di conseguenza la nuda proprietà ha il valore commerciale pari al 65% del valore della piena proprietà.
Qualora l’usufruttuario decedesse durante il periodo in cui l’usufrutto a tempo fosse ancora in vigore, l’usufrutto e la nuda proprietà si congiungerebbero nella piena proprietà e l’immobile entrerebbe nella piena disponibilità del nudo proprietario
Rif.: www.idealista.it
Non forniamo consulenza legale.
Possiamo dare solo la lista delle parole chiavi che il cliente potrebbe usare sul motore di ricerca da lui scelto per individuare gli studi legali che si sono dimostrati più attiv sulla normativa specifica della Nuda Proprietà.